Sez. 5, Sentenza n. 15298 del 30/10/2002 (Rv. 558102 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi relativi al ripianamento delle perdite di società partecipata - Regime ex art. 61, comma quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo originario - Deducibilità - Esclusione - Modifiche apportate dall'art. 1 del D.L. n. 557 del 1993 - Natura innovativa - Configurabilità - Conseguenze - Applicabilità retroattiva - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 61, comma quinto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo originario (applicabile "ratione temporis"), anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133), al quale va riconosciuta natura innovativa e non già interpretativa, deve essere negata la detraibilità dei versamenti effettuati per il ripianamento delle perdite di società partecipata per la parte eccedente il patrimonio netto della società risultante dopo la copertura.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 61 com. 5, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)