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Sez. L, Sentenza n. 10505 del 22/10/1993 (Rv. 484032 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa | Valutazione del fatto alla stregua dell'art. 2119 cod. civ. - Conseguenze - Fatto costituente reato contro il patrimonio, ancorché determinativo di un danno di speciale tenuità - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484032-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa

La valutazione del fatto del dipendente, al fine di stabilire se esso integri o no una giusta causa di licenziamento, deve essere compiuta alla stregua della "ratio" dell'art. 2119 cod. civ., e cioè tenendo conto dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro ed il lavoratore, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione; con la conseguenza che un fatto costituente reato contro il patrimonio, ancorché determinativo di un danno (patrimoniale) di speciale tenuità, alla stregua della legge penale, può essere considerato di notevole gravità nel diverso ambito del rapporto di lavoro, tenuto conto della natura del fatto medesimo (in ragione delle esigenze di organizzazione e della relativa disciplina), della sua sintomaticità (in relazione all'impossibilità per l'azienda di apprestare sicure difese idonee ad impedire furti o comunque manomissioni di materiali aziendali) e delle finalità (volte anche a prevenire danni patrimoniali gravi) della regola violata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)