Sez. L, Sentenza n. 1892 del 18/02/2000 (Rv. 534121 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Sanzioni disciplinari - Impugnazione in giudizio - Valutazione di congruità - Verifica di ogni elemento caratterizzante - Necessità - Conseguenze in materia di compromissione del vincolo fiduciario nei licenziamenti disciplinari - Entità del danno patrimoniale - Possibile incidenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nel giudicare della congruità di una sanzione disciplinare ai sensi degli artt. 2106 e 2119 cod. civ., il giudice non può prescindere dalla verifica di ogni elemento caratterizzante il fatto concreto, e cioè delle modalità con cui ebbero a svolgersi i fatti illeciti contestati, per poter valutare adeguatamente la gravità della mancanza, e, in particolare, in caso di comminazione della sanzione del licenziamento, per stabilire - ove del caso tenendo conto anche dell'entità del pregiudizio patrimoniale - se si sia effettivamente verificata la compromissione del vincolo fiduciario, la quale non consegue a qualsiasi inadempimento del lavoratore, pur rilevante sul piano disciplinare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)