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Sez. L, Sentenza n. 8958 del 20/08/1991 (Rv. 473571 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Costituzione delle parti e loro difesa - Convenuto - In genere | Tardiva costituzione del convenuto - Effetti - Decadenza dalle eccezioni - Fatti costitutivi della pretesa - Onere probatorio dell'attore - Persistenza.
Stato
decisa il 1991-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473571-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Costituzione delle parti e loro difesa - Convenuto - In genere

La tardività della costituzione in giudizio del convenuto ne comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito, ma non solleva l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, che, pertanto, in mancanza di tale prova, non può essere accolta dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)