Sez. 1, Sentenza n. 4476 del 20/05/1997 (Rv. 504539 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Ritardo nell'adempimento - Conseguenze - Domanda di interessi e di risarcimento del danno da svalutazione - Onere probatorio dell'attore e verifiche d'ufficio da parte del giudice - Oggetto - Esistenza del debito e costituzione in mora - Mancanza di eccezioni del convenuto - Irrilevanza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE
La domanda avente ad oggetto il pagamento di interessi di mora ed il risarcimento del danno ulteriore da svalutazione monetaria, in conseguenza del ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria (nella specie, pagamento di prestazioni sanitarie fornite da una casa di cura in regime convenzionale) ha come fatti costitutivi l'esistenza del debito e la mora del debitore, la sussistenza dei quali deve essere provata dall'attore e verificata d'ufficio dal giudice a prescindere dalla mancanza di eccezioni del convenuto al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)