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Sez. 3, Sentenza n. 170 del 22/01/1969 (Rv. 338093 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - CONDANNA PER LESIONI COLPOSE - POTERE DEL GIUDICE CIVILE DI ACCERTARE CONSEGUENZE DIVERSE - ESCLUSIONE - POTERE DEL GIUDICE CIVILE DI ACCERTARE EFFETTI DANNOSI VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA PENALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338093-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - CONDANNA PER LESIONI COLPOSE - POTERE DEL GIUDICE CIVILE DI ACCERTARE CONSEGUENZE DIVERSE - ESCLUSIONE - POTERE DEL GIUDICE CIVILE DI ACCERTARE EFFETTI DANNOSI VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA PENALE - SUSSISTENZA.*

Nel giudizio civile per il risarcimento del danno la sentenza penale irrevocabile ha autorita di cosa giudicata, ai sensi dell'art 27 cod proc pen, quanto alla sussistenza del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale, tra cui, nell'ipotesi di condanna per il delitto di lesioni colpose, debbono in particolare comprendersi anche le conseguenze delle lesioni. Pertanto, il giudice civile non puo ritenere che le lesioni abbiano avuto conseguenze diverse da quelle accertate in Sede penale, pur potendo, per il disposto dell'ultima parte dell'art 27, primo comma, cod proc pen, prendere in considerazione, ai fini del risarcimento, gli effetti dannosi verificatisi successivamente alla sentenza penale. (V 2247-67, massima n 329441 1686-67, massima n 328518 2492-66, massima n 324813 1438-66, massima n 322855 2378-65 1765-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)