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Sez. 1, Sentenza n. 3022 del 14/11/1973 (Rv. 366731 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - LIMITI DERIVANTI DALLA SENTENZA DI RINVIO - PRESUPPOSTI DI FATTO NECESSARI - VINCOLATIVITA.*
Stato
decisa il 1973-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366731-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - LIMITI DERIVANTI DALLA SENTENZA DI RINVIO - PRESUPPOSTI DI FATTO NECESSARI - VINCOLATIVITA.*

La sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice di rinvio non solo in relazione al principio di diritto affermato, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nelle pregresse fasi di merito al pari delle questioni che avrebbero potuto essere proposte dalle parti o sollevate di ufficio quale presupposto logico e giuridico della pronuncia medesima. (Conf 3104/71, mass n 354429).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)