Sez. 2, Sentenza n. 2040 del 07/03/1997 (Rv. 502857 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE | Contratto di trasferimento della proprietà immobiliare - Scioglimento per mutuo consenso - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE
Lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto di trasferimento della proprietà immobiliare, per la conclusione del quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam" ex art. 1350 n. 1 cod. civ., deve anch'esso risultare da atto scritto, perché per effetto dello scioglimento si opera un nuovo trasferimento della proprietà al precedente proprietario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)