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Sez. 2, Sentenza n. 8504 del 14/04/2011 (Rv. 617599 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE | Contratto di trasferimento della proprietà immobiliare - Scioglimento per mutuo consenso - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità.
Stato
decisa il 2011-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617599-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE

Lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto di trasferimento della proprietà immobiliare, per il quale la legge richiede la forma scritta a pena di nullità, deve anch'esso risultare da atto scritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)