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Sez. 2, Sentenza n. 4906 del 15/05/1998 (Rv. 515484 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE | Contratto di trasferimento della proprietà immobiliare - Scioglimento per mutuo consenso - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità.
Stato
decisa il 1998-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515484-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE

Nel caso di contratto di trasferimento della proprietà immobiliare, per la cui validità la legge richiede la forma scritta " ad substantiam", anche lo scioglimento per mutuo consenso deve risultare da atto scritto, poiché per effetto di esso si opera un nuovo trasferimento della proprietà al precedente proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)