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Sez. 3, Sentenza n. 1642 del 25/02/1999 (Rv. 523632 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE | Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523632-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE

Nel nostro ordinamento sono ammesse, in omaggio al criterio della economia dei giudizi, le cosiddette sentenze condizionate, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al sopraggiungere di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito o di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non debba essere controllato da altri accertamenti di merito in un ulteriore giudizio di cognizione, ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva condannato i convenuti al pagamento delle somme che gli attori sarebbero stati tenuti a versare all'amministrazione doganale a seguito di un diverso giudizio pendente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)