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Sez. U, Sentenza n. 174 del 23/04/2001 (Rv. 546236 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Ricorso - Legittimazione attiva - Della parte attrice nel giudizio di merito pendente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546236-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Il ragionevole dubbio in ordine alla competenza giurisdizionale del giudice adito, determinato dalla eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dal convenuto, legittima l'attore del giudizio di merito pendente a proporre il regolamento preventivo di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)