Sez. 1, Sentenza n. 3532 del 17/01/2007 Ud. (dep. 30/01/2007) Rv. 235904 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE | Pericolo concreto - Necessità - Indagini peritali - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE
Il reato di commercio di sostanze alimentari nocive è reato di pericolo per la cui sussistenza è necessario che gli alimenti abbiano la capacità di arrecare danno alla salute: tale capacità, che deve sussistere in concreto, non richiede ai fini della prova che vengano necessariamente svolte indagini peritali. (Nella fattispecie, relativa alla vendita di calamari scongelati e dunque potenzialmente nocivi, la Corte ha escluso che la prova di tale nocività potesse essere raggiunta attraverso il fatto stesso che la merce era esposta sul bancone di vendita).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)