Sez. 1, Sentenza n. 15728 del 27/07/2005 (Rv. 584137 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione dell'assegno divorzile - Criteri - Assetto economico convenuto in sede di separazione - Criterio unico di riferimento - Sussistenza - Esclusione - Principio di acquisizione - Applicabilità - Valutazione degli ulteriori elementi presuntivi emersi - Sussistenza - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
La determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, costituendo effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico stabilito all'atto della pregressa separazione personale costituisce solo un elemento utile di valutazione nel contesto degli ulteriori dati presuntivi emersi, suscettibili di essere apprezzati in favore della parte richiedente l'assegno, per il principio di acquisizione presente nel vigente ordinamento processuale - in base al quale le risultanze istruttorie comunque ottenute concorrono alla formazione del convincimento del giudice - , anche in assenza della prova da parte del richiedente stesso della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'attribuzione dell'assegno in questione.(La S.C., alla luce del principio di cui in massima, ha confermato la sentenza di merito che, sulla base della valutazione del complesso degli elementi indiziari emersi, quali, oltre al tenore dell'accordo di separazione, l'età della donna e la mancanza di specifica professionalità, ed in assenza di contrarie dimostrazioni da parte dell'onerato, aveva determinato l'assegno divorzile in favore della ex coniuge nella misura già convenuta dalle parti in sede di separazione consensuale.)
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)