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Sez. 1, Sentenza n. 3251 del 09/07/1989 (Rv. 463326 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - NOTIFICAZIONE A CURE DI PARTE - MANCANZA - TERMINE ANNUALE DI IMPUGNAZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1989-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463326-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - NOTIFICAZIONE A CURE DI PARTE - MANCANZA - TERMINE ANNUALE DI IMPUGNAZIONE - DECORRENZA.*

Il ricorso per Cassazione avverso pronuncia della commissione tributaria centrale resta soggetto al termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., con decorso dalla pubblicazione effettuata mediante deposito a norma dell'art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (e successive modificazioni), anche quando vi sia stata comunicazione del dispositivo a cura della segreteria con invio di copia integrale della pronuncia medesima, atteso che, al fine dell'operatività del termine breve d'impugnazione, è necessaria la notificazione su iniziativa della parte. (Conf 1837/86, mass n 445152).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)