Sez. 1, Sentenza n. 2303 del 09/03/1994 (Rv. 485627 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Commissioni tributarie | Ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Centrale - Proposizione dopo il decorso di un anno maggiorato del periodo di sospensione feriale, dalla sua pubblicazione - Inammissibilità - Omessa comunicazione alla parte dell'udienza di discussione in violazione dell'art. 27 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Irrilevanza - Condizione.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Commissioni tributarie
In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, a norma dell'art. 327, comma primo, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Centrale che sia stato proposto dopo il decorso di un anno, maggiorato del periodo di sospensione feriale, dalla pubblicazione della decisione stessa, avvenuta mediante deposito presso la segreteria della stessa commissione, anche nell'ipotesi in cui alla parte non sia stata comunicata la data dell'udienza di discussione in violazione dell'art. 27 del d.P.R. n. 636 del 1972, ove alla stessa sia stato notificato, a cura della segreteria della Commission di secondo grado, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il ricorso proposto dalla controparte alla Commissione Centrale, derivandone l'inoperatività del disposto del secondo comma dell'art. 327 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)