Sez. 2, Sentenza n. 3013 del 08/05/1981 (Rv. 413562 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - GIUDIZIO PER LA RIMOZIONE DI TUBAZIONI POSTE A DISTANZA ILLEGALE - SOPRAVVENIENZA DI UNA NORMATIVA COMUNALE AUTORIZZANTE LA POSA A DISTANZA INFERIORE DI TUBI COSTRUITI CON MATERIALI E MODALITA ESCLUDENTI PERICOLO PER IL FONDO CONFINANTE - APPLICABILITA IMMEDIATA ANCHE IN APPELLO - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - GIUDIZIO PER LA RIMOZIONE DI TUBAZIONI POSTE A DISTANZA ILLEGALE - SOPRAVVENIENZA DI UNA NORMATIVA COMUNALE AUTORIZZANTE LA POSA A DISTANZA INFERIORE DI TUBI COSTRUITI CON MATERIALI E MODALITA ESCLUDENTI PERICOLO PER IL FONDO CONFINANTE - APPLICABILITA IMMEDIATA ANCHE IN APPELLO - CONDIZIONI.*
Se nel corso del giudizio promosso dal proprietario del fondo confinante al fine di ottenere la rimozione delle tubazioni poste a distanza inferiore ad un metro dal confine, venga emanata una disciplina comunale che autorizzi la posa delle tubazioni a distanza inferiore, purche esse siano costruite con materiali e modalita che escludano il pericolo per il fondo confinante, tale disciplina e applicabile immediatamente dal giudice del merito anche in grado di appello, purche la situazione di fatto sia stata gia prospettata in primo grado dal costruttore delle tubazioni. (V 2282/76, mass n 381078).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)