Sez. 2, Sentenza n. 4181 del 17/07/1979 (Rv. 400691 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - RICERCA DELLA VOLONTA DEL TESTATORE - CANONE ESSENZIALE - INTERPRETAZIONE DEL TESTAMENTO IN RELAZIONE ALLA DISTINZIONE CONTROVERSA TRA LE PARTI TRA USUFRUTTO E FEDECOMMESSO - CRITERI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - RICERCA DELLA VOLONTA DEL TESTATORE - CANONE ESSENZIALE - INTERPRETAZIONE DEL TESTAMENTO IN RELAZIONE ALLA DISTINZIONE CONTROVERSA TRA LE PARTI TRA USUFRUTTO E FEDECOMMESSO - CRITERI.*
Al fine dell'interpretazione di una scheda testamentaria, quando questa sia ambigua, non basta porre a confronto alcuni suoi isolati termini letterali, ne procedere al mero collegamento obiettivo tra i termini che ne formano il testo, ma occorre considerare tutti gli elementi che per via indiretta si possono raccogliere dalla stessa lettera della scheda, elementi i quali consentano di stabilire se si debba dare la prevalenza a uno o a un altro termine, ovvero alle espressioni semplici o a quelle specifiche e tecniche, con l'unico limite di non superare mai i confini della coordinazione logica e di non accettare significati che non abbiano alcuna attinenza con le espressioni usate dal testatore, in quanto altrimenti si viene a sostituire la sua volonta - la cui ricerca e canone interpretativo essenziale del testamento - con un'altra ad essa estranea. Pertanto, nell'ipotesi in cui si controverta in tema di distinzione tra usufrutto e fedecommesso, l'interpretazione del testamento deve essere compiuta facendo riferimento non ai dati formali riassuntivi della struttura del fedecommesso, ma ad elementi piu particolari, quali la necessita e la utilita di istituire un intermediario nella proprieta, la preoccupazione di assicurare al beneficiario intermedio la possibilita di fare fronte a qualsiasi evenienza al di la del solo godimento, la quantita effettiva dei poteri assegnati ai diversi chiamati, che figurano nel testamento, e la preoccupazione del testatore di evitare al beneficiario effettivo la perdita dei beni prima di un certo tempo. (V 82/79, mass n 396125; (V 574/77, mass n 384126).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)