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Sez. 1, Sentenza n. 9503 del 28/06/2002 (Rv. 555465 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Designazione - Giudice sostituito - Riferimento al giudice persona e non al giudice ufficio - Necessità.
Stato
decisa il 2002-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555465-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE

Ai sensi dell'art. 54 del cod. proc. civ., l'ordinanza che decide sulla ricusazione valuta la capacità soggettiva del giudice e deve designare nominativamente il sostituto, con la conseguenza che è illegittima se sostituisca il ricusato con un altro ufficio indicato impersonalmente (nella specie il giudice di pace è stato sostituito, a seguito di istanza di ricusazione, con provvedimento di generica indicazione dell'ufficio del giudice di pace ad altra sede e non della persona generica titolare dell'incarico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 1005 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)