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Sez. L, Sentenza n. 1114 del 14/02/1983 (Rv. 425924 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLO STATUTO DEI LAVORATORI - ASSEGNAZIONE A MANSIONI INFERIORI - ACCETTAZIONE TACITA DEL LAVORATORE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425924-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLO STATUTO DEI LAVORATORI - ASSEGNAZIONE A MANSIONI INFERIORI - ACCETTAZIONE TACITA DEL LAVORATORE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

L'art. 2103 cod. civ. - nel testo anteriore alle modificazioni apportate dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che ha vietato ogni patto pregiudizievole per il lavoratore - sanciva bensì l'immutabilità unilaterale delle mansioni del lavoratore e l'irriducibilità della sua retribuzione, ma non impediva che, nel corso del rapporto di lavoro, le parti stipulassero nuovi patti, mutanti in peius la posizione del lavoratore, anche nella Forma del comportamento concludente, come nel caso in cui il lavoratore, di fronte all'assegnazione a mansioni inferiori, anziché avvalersi della facoltà di recesso, continuasse a prestare la propria opera nella nuova posizione, dimostrando così la volontà di accettarla con comportamento non equivoco. (V 4063/82, mass n 422026; (V 4234/80, mass n 408110; (Conf 2245/76, mass n 381047).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)