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Sez. U, Sentenza n. 1464 del 09/03/1979 (Rv. 397789 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE - SOMME DI DENARO APPARTENENTI AD UN ENTE PUBBLICO TERRITORIALE - IMPIGNORABILITA - LIMITI - ESECUZIONE FORZATA IN DANNO DI UN COMUNE DELLA REGIONE SICILIANA - PIGNORAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO PRESSO UN ISTITUTO DI CREDITO - AMMISSIBILITA - LIMITI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL COMUNE.*
Stato
decisa il 1979-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397789-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE - SOMME DI DENARO APPARTENENTI AD UN ENTE PUBBLICO TERRITORIALE - IMPIGNORABILITA - LIMITI - ESECUZIONE FORZATA IN DANNO DI UN COMUNE DELLA REGIONE SICILIANA - PIGNORAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO PRESSO UN ISTITUTO DI CREDITO - AMMISSIBILITA - LIMITI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL COMUNE.*

Le somme di denaro, appartenenti ad un ente pubblico territoriale, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo, e, conseguentemente, non possono essere assoggettate ad esecuzione forzata su istanza del privato creditore, solo quando risultino destinate al soddisfacimento di pubbliche finalita, direttamente in forza di legge, come nel caso delle entrate di natura tributaria, ovvero in forza di atto amministrativo, emesso nell'Esercizio di una pubblica potesta. Ne deriva, con riguardo ad esecuzione forzata intrapresa in danno di un comune della regione siciliana, ed alla stregua delle Disposizioni dell'ordinamento amministrativo e contabile degli enti locali di detta regione (dlp 29 ottobre 1955, n 6), che le somme che il comune medesimo abbia in deposito presso un istituto di credito devono presumersi non soggette a vincolo di destinazione, fino a che l'ente debitore non dimostri la ricorrenza di una delle predette situazioni, mediante la produzione di copia del proprio bilancio, od altro documento equipollente. (V 2863/71, mass n 354087; (V 2428/69, mass n 341963).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 94, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)