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Sez. U, Sentenza n. 2863 del 12/10/1971 (Rv. 354087 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE - CREDITI DI ENTI PUBBLICI - IMPIGNORABILITA - CONDIZIONI - LIMITI - CREDITI CON LA SOLA ORIGINE DA UNA PUBBLICA POTESTA - IMPIGNORABILITA.*
Stato
decisa il 1971-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354087-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE - CREDITI DI ENTI PUBBLICI - IMPIGNORABILITA - CONDIZIONI - LIMITI - CREDITI CON LA SOLA ORIGINE DA UNA PUBBLICA POTESTA - IMPIGNORABILITA.*

Ai fini della pignorabilita di crediti di enti pubblici, vanno distinti i crediti che traggono origine da rapporti di diritto privato - per i quali l'Azione esecutiva e sempre ammissibile - da quelli nascenti dall'Esercizio di pubbliche potesta, cosi detti crediti pubblicistici o di natura pubblica, i quali, essendo vincolati al raggiungimento di pubbliche finalita, sono sottratti all'esecuzione coatta dei creditori. E tale impignorabilita afferisce non solo ai crediti derivanti da rapporti tributari diretti, cioe da rapporti nei quali la potesta pubblica viene direttamente esercitata dall'ente impositore nei confronti del soggetto passivo del tributo, ma anche ai crediti, che, pur non derivando da un rapporto tributario, hanno origine da una potesta pubblica. (nella specie, si trattava di crediti dei comuni verso lo stato per quote di partecipazione sui proventi IGE). (V 2428'69, mass n 341963; 1'67 mass n 325590).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 514 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Legge 02/07/1952 num. 703 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)