Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 02/05/1975 (Rv. 375310 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - GIUDICE COMPETENTE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - NATURA - IMPUGNABILITA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - NECESSITA.*
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - GIUDICE COMPETENTE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - NATURA - IMPUGNABILITA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - NECESSITA.*
Nel caso di opposizione all'esecuzione, la legge (art 624 cod proc civ) devolve il potere di sospensione dell'esecuzione non gia al giudice dell'opposizione, ma al giudice dell'esecuzione. Il provvedimento di questo giudice, che si esplica nell'ambito del procedimento esecutivo, ha natura ordinatoria e puo essere oggetto di opposizione agli Atti esecutivi nei modi e termini di questa e non puo formare oggetto di delibazione e modificazione in Sede definitiva di merito da parte del giudice dell'opposizione alla esecuzione. (V 85/69, mass n 337931).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)