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Sez. 3, Sentenza n. 7118 del 02/12/1986 (Rv. 449200 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - PROPOSIZIONE DI OPPOSIZIONE SIA ALL'ESECUZIONE CHE AGLI ATTI ESECUTIVI - SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE - DELIBERAZIONE O MODIFICA IN SEDE DI DECISIONE DEL MERITO DELL'OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - REVOCA DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449200-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - PROPOSIZIONE DI OPPOSIZIONE SIA ALL'ESECUZIONE CHE AGLI ATTI ESECUTIVI - SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE - DELIBERAZIONE O MODIFICA IN SEDE DI DECISIONE DEL MERITO DELL'OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - REVOCA DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - INAMMISSIBILITÀ.*

Ove venga proposta opposizione sia all'esecuzione che agli Atti esecutivi, il provvedimento di sospensione, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., sia stato emesso dal competente giudice dell'esecuzione, non può formare oggetto di deliberazione o modifica in Sede di decisione del merito dell'opposizione alla esecuzione, né può essere "revocato" dal giudice dell'opposizione agli Atti esecutivi - che non sia stato specificamente investito della legittimità di detto provvedimento - in quanto anche l'accertamento positivo della regolarità formale degli Atti esecutivi opposti non rende di per sè legittima l'Azione esecutiva e non travolge il provvedimento di sospensione che sia stato adottato in funzione dell'opposizione all'esecuzione. (V 1691/75, mass n 375310).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)