Sez. 3, Sentenza n. 7413 del 09/08/1997 (Rv. 506625 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Sospensione ex art. 624 cod. proc. civ. - Natura e presupposti - Previa opposizione - Questioni di diritto sollevate con l'opposizione - Decisione del giudice dell'esecuzione sull'istanza di sospensione - Sindacabilità - Esclusione - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
La sospensione dell'esecuzione prevista dalla norma di cui all'art. 624 cod. proc. civ. (che ne individua i presupposti nella pendenza del relativo giudizio di opposizione, nell'esistenza di gravi motivi, nella proposizione della relativa istanza da parte dell'interessato) può invocarsi sulla base del - presunto - venir meno della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo), ovvero in relazione a questioni di puro diritto, nel qual caso la soluzione adottata dal giudice dell'esecuzione non può ritenersi assolutamente insindacabile, sulla base del presupposto che, nella specie, ci si trovi di fronte ad una attività meramente discrezionale, rimessa in via esclusiva al suo libero apprezzamento, dovendosi, al contrario, ritenere tale soluzione suscettibile di ulteriore verifica, da parte del medesimo giudice, in sede di eventuale, successiva opposizione agli atti esecutivi consistente nella impugnazione dell'emanata ordinanza di sospensione, secondo il (già adottato) criterio della serietà delle questioni sollevate e, quindi, della possibilità che esse siano accolte dal giudice dell'opposizione all'esecuzione o dell'opposizione di terzo (se diversi "ratione praetii").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)