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Sez. 3, Sentenza n. 20755 del 14/03/2003 Ud. (dep. 12/05/2003) Rv. 225304 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Reato di cui all'art. 674 c.p. - Molestie - Nozione - Preoccupazione ed allarme per emissioni atmosferiche - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225304-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE

Al fine della integrazione del reato di cui all'art. 674 cod. pen. costituisce molestia anche il fatto di arrecare alle persone preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute a seguito della esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato in un caso nel quale si era creata una nube maleodorante conseguenza della combustione di sostanze plastiche).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)