diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 35489 del 21/06/2007 Ud. (dep. 25/09/2007) Rv. 237382 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Emissioni di gas, fumi o vapori atti a molestare persone - Molestia - Individuazione - Reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Violazione dei limiti di legge - Necessità - Esclusione - Superamento limite normale tollerabilità - Sufficienza.
Stato
decisa il 2007-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237382-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE

In tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice. (Fattispecie di emissioni di monossido di carbonio e fumi provocati da un impianto termico centralizzato condominiale di cui era stata accertata la presenza all'interno dell'appartamento di un condomino).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)