Sez. 3, Sentenza n. 11295 del 25/06/1999 Ud. (dep. 01/10/1999) Rv. 214633 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Insediamento produttivo - Emissione di gas - In possesso di autorizzazione ex D.P.R. 203 del 1988 - Gas comunque atti a cagionare disturbo alle persone - Reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Configurabilità.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE
Il fatto di avere chiesto l'autorizzazione ad emettere nell'atmosfera gas provenienti da un insediamento produttivo - ex D.P.R. 203 del 1988 - non pregiudica i diritti dei terzi, vale a dire non discrimina l'operatore se i vapori e gas immessi nell'ambiente sono così intensi, acri e molesti da cagionare disturbo alle persone; integrando ciò la previsione di cui all'art. 674 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)