Sez. 3 - , Ordinanza n. 13841 del 19/05/2023 (Rv. 667881 - 02)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Acque pubbliche - Controversia possessoria - Reclamo cautelare - Competenza - Tribunale ordinario in composizione collegiale - Sussistenza - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.. ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI - In genere.
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE
In tema di acque pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, comma 2, del r.d. n. 1775 del 1933 e 669-terdecies c.p.c., il reclamo cautelare avverso le ordinanze emesse a conclusione della fase sommaria dei procedimenti possessori o nunciatori, pronunciati in controversie rientranti tra quelle indicate nell'art. 140 del citato r.d., deve essere proposto davanti al Tribunale ordinario in composizione collegiale. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 141, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)