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Sez. L, Sentenza n. 14279 del 25/09/2003 (Rv. 567158 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti di lavoro - Divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione - Caducazione, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 2000, per i crediti da lavoro vantati da privati - Efficacia retroattiva - Limiti.
Stato
decisa il 2003-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567158-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

Atteso che gli effetti della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale, salvo il caso di situazioni consolidate (nella specie non ricorrenti), retroagiscono alla data dell'atto normativo ritenuto in contrasto con la Costituzione, e poiché la sentenza n. 459 del 2000 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle parole "e privati", ne consegue che il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione deve ritenersi operante, anche al momento della decisione della sentenza di primo grado impugnata, solamente nei riguardi dei crediti da lavoro richiesti da pubblici dipendenti e non anche da privati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)