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Sez. L, Sentenza n. 662 del 17/01/2004 (Rv. 569474 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Motivazione "per relationem" - Carenza o apparenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569474-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

La motivazione "per relationem" si può considerare carente o meramente apparente - e come tale censurabile in sede di legittimità- solo quando il "decisum" si fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la "ratio decidendi".(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto priva di una vera e propria motivazione la sentenza che conteneva nella parte motiva soltanto un rinvio ad altra decisione dello stesso giudice di merito, relativa ad una controversia simile a quella sub judice, congiunto alla considerazione - non motivata - secondo la quale l'indennità di trasferta, come la indennità speciale ed i compensi per lavoro straordinario, in quanto aventi natura continuativa, devono considerarsi parte della "retribuzione globale di fatto" e quindi rientrano nella base di calcolo della tredicesima, delle ferie e del t.f.r.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)