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Sez. 5, Sentenza n. 11710 del 27/05/2011 (Rv. 618226 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Motivazione "per relationem" a principi giurisprudenziali - Mancata ricostruzione della fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta - Carenza della motivazione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618226-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

Non adempie il dovere di motivazione il giudice che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritamene acquisiti, senza tuttavia formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta; in una situazione di tal tipo, infatti, il sillogismo che distingue il giudizio finisce per essere monco della premessa minore e, di conseguenza, privo della conclusione razionale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto priva di motivazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, dopo aver citato alcuni precedenti giurisprudenziali, aveva annullato una cartella di pagamento senza, però, in alcun modo precisare quali erano le ragioni per cui la cartella medesima era da ritenersi in contrasto con i principi affermati negli indicati precedenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)