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Sez. 6, Sentenza n. 35219 del 28/04/2017 Ud. (dep. 18/07/2017) Rv. 270855 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Reato ex art. 479 cod. pen. - Atti pubblici fidefacienti ex art. 476, comma 2, cod. pen. - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270855-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

In tema di reato di falso ideologico in atto pubblico, affinchè sia configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante in relazione alla firma apposta per ricevuta da un primario ospedaliero sulle bolle relative a fittizie attività di trasporto e consegna al suo reparto di materiale sanitario, ritenendo irrilevante che l'incompetenza del predetto primario non fosse stata mai rilevata da parte degli uffici ordinariamente preposti e che la stessa si fosse affermata in virtù di una mera prassi interna all'ente ospedaliero).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)