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Sez. 6, Sentenza n. 45115 del 13/09/2017 Cc. (dep. 29/09/2017) Rv. 271380 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Valutazione dell'attualità al momento del giudizio di primo grado - Necessità - Conseguenze - Elementi sopravvenuti alla decisione di primo grado - Rilevanza ai fini della revoca o della modifica della misura ovvero del giudizio di appello - Possibilità.
Stato
decisa il 2017-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271380-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado, essendo, a tal fine, irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio; ne consegue che gli elementi sopravvenuti alla decisione di primo grado, incidenti sulla pericolosità, potranno essere fatti valere con istanza di revoca o di modifica presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impositivo ovvero, in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame nel procedimento di prevenzione, essere esaminati dal giudice dell'appello.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)