Sez. 4, Sentenza n. 16864 del 24/11/2003 Ud. (dep. 09/04/2004) Rv. 227786 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - OBLAZIONE | Oblazione facoltativa - Reati di competenza del giudice di pace - Applicabilità - Fondamento.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - OBLAZIONE
L'oblazione facoltativa di cui all'art. 162 bis cod. pen. è applicabile ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace (nella fattispecie: art. 187 cod. strada guida in stato di ebbrezza conseguente all'assunzione di stupefacenti) attesa l'esplicita modifica del sistema delle sanzioni dettata dal legislatore negli artt. 52 e 58 D.Lgs. n. 274 del 2000, nonché la disposizione di cui all'art. 29 sesto comma del decreto legislativo citato, ai sensi della quale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare domanda di oblazione.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 187, Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 187, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)