Sez. U, Sentenza n. 27173 del 20/12/2006 (Rv. 593674 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE | Ipoteca legale sui beni del trasgressore - Natura cautelare - Conseguenze - Iscrizione per obbligazioni tributarie sorte anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Ammissibilità - Istanza di autorizzazione - Devoluzione alla giurisdizione del giudice tributario.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE
In tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, spetta al giudice tributario, anche in riferimento ad obbligazioni tributarie sorte in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la giurisdizione in ordine all'istanza di autorizzazione all'iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore, proposta dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto: si tratta infatti di un istituto già previsto dall'abrogato art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e non avente natura sanzionatoria, ma cautelare, in quanto inteso a garantire l'adempimento dell'obbligazione derivante da omesso pagamento dell'imposta o dall'irrogazione di una sanzione, onde, tenuto conto anche della disposizione transitoria di cui all'art. 25, primo comma, del d.lgs. n. 472 cit., rispetto ad esso non trova applicazione il principio di irretroattività sancito dall'art. 3 del medesimo d.lgs., ma il principio generale "tempus regit actum".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 22, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)