Sez. 1, Sentenza n. 1531 del 27/02/1996 (Rv. 496050 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Amministrazione e opponente - Veste sostanziale rispettiva di attore e convenuto - Conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione introduce un ordinario giudizio di cognizione, sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento ingiunzionale, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano all'amministrazione ed all'opponente, con conseguente applicabilità del precetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)