Sez. 1, Sentenza n. 7862 del 27/08/1996 (Rv. 499368 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Notificazione al debitore ed al terzo dell'atto di cui all'art. 543 cod. proc. civ. - Notificazione ad opera dell'aiutante ufficiale giudiziario - Validità.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi è validamente eseguito ad opera dell'aiutante ufficiale giudiziario mediante notifica al terzo ed al debitore, ad istanza del creditore procedente, di un atto contenente le indicazioni di cui all'art. 543 cod. proc. civ., atteso che l'attività di notificazione degli atti "in materia civile", senza alcun limite, è testualmente compresa nelle attribuzioni degli aiutanti ufficiali giudiziari, ai sensi dell'art. 165, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, e che il momento centrale e determinante del pignoramento presso terzi, ancorché atto composto da una pluralità di elementi, è costituito dalla notificazione dell'atto sopraindicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 165
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)