diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5583 del 09/04/2003 (Rv. 562038 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA | Esecuzione ad opera di aiutante ufficiale giudiziario - Validità - Esclusione - Inesistenza - Configurabilità - Esclusione - Nullità per incompetenza - Configurabilità - Deducibilità con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni - Termini.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562038-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA

In tema di esecuzione forzata, gli atti di esecuzione compiuti dall'aiutante ufficiale giudiziario inserito nell'ordine giudiziario (tra i cui compiti rientra la notificazione degli atti, attività che condivide con l'ufficiale giudiziario, ma non il compimento degli atti di esecuzione, a quest'ultimo riservato dall'art. 165 d.P.R. v. 1229 del 1959), sono nulli e non già inesistenti, dovendo l'ipotesi dell'inesistenza ravvisarsi solamente nel caso in cui l'atto esecutivo sia compiuto da soggetto che non condivide in alcun modo - e non già con attribuzioni limitate, come appunto gli aiutanti ufficiali giudiziari- le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario (come accade, ad es., per i commessi addetti all'UNEP) ovvero da soggetto addirittura del tutto estraneo all'UNEP. Ne consegue che siffatta nullità del pignoramento, rilevabile dall'esecutato in base all'esame del verbale di pignoramento, deve essere denunciata con l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine, a pena di preclusione, di cinque giorni dal compimento dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 165

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)