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Sez. L, Sentenza n. 12602 del 29/05/2007 (Rv. 597212 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Pignoramento di crediti - Notificazione dell'atto di pignoramento - Effetti - Inopponibilità, al creditore pignorante, dei fatti sopravvenuti determinanti l'estinzione totale o parziale del credito - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597212-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità si produce, ai sensi dell'art. 546 cod.proc.civ., con la notificazione dell'atto di pignoramento. Tale vincolo genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto a detta notificazione, che determini l'estinzione totale o parziale del credito. L'esecuzione deve, perciò, proseguire procedendosi all'assegnazione della somma oggetto del credito, con la conseguenza che il terzo pignorato dovrà effettuare il pagamento all'assegnatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)