Sez. 5, Sentenza n. 4750 del 13/03/1996 Ud. (dep. 10/05/1996) Rv. 204844 - 01
Stupefacenti - In genere | Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio - Aggravante dell'associazione armata - Circostanza analoga a quella prevista per l'associazione di stampo mafioso - Diversità - Sussistenza - Ragione - Disponibilità delle armi - Necessità e sufficienza - Legame tra la disponibilità e gli scopi dell'associazione - Esclusione - Fattispecie: armi e munizioni rinvenute in un fondo.
Stupefacenti - In genere
In tema di stupefacenti, l'aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis, quinto comma cod. pen. quanto all'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa. (Fattispecie nella quale armi e munizioni erano state rinvenute nel fondo che fungeva da struttura logistica del sodalizio, quale luogo di ritrovo e di custodia dei veicoli utilizzati dagli affiliati).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)