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Sez. 2, Sentenza n. 7546 del 08/07/1995 (Rv. 493217 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - DIRITTI DEI CONDOMINI | Disciplina degli artt. 1118 primo comma cod. civ. e 1123 primo comma cod. civ. - Derogabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493217-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - DIRITTI DEI CONDOMINI

L'unità sistematica tra la disposizione dell'art. 1118 primo comma cod. civ., a norma del quale il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni dell'edificio è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, e la disposizione del primo comma dell'art. 1123 cod, civ., per il quale le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, non impedisce, trattandosi di norme derogabili, che siano convenzionalmente previste discipline diverse e differenziate tra loro dei diritti di ciascun condomino sulle parti comuni (che possono essere attribuiti in proporzione diversa - maggiore o minore - rispetto a quella della sua quota individuale di piano o porzione di piano) e degli oneri di gestione del condominio, che possono farsi gravare sui singoli condomini indipendentemente dalla rispettiva quota di proprietà delle cose comuni o dall'uso - (nella specie, è stata riconosciuta la validità dell'accordo che attribuiva ai condomini, proprietari di unità abitative di diverso valore, un uguale diritto dominicale sulle parti comuni prevedendo la formazione di tabelle millesimali solo ai fini della ripartizione delle spese di manutenzione e pulizia delle stesse).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)