Sez. 2, Sentenza n. 898 del 06/02/1984 (Rv. 433094 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DEROGABILITÀ DEL CRITERIO DI RIPARTIZIONE EX ART. 1123 CODICE CIVILE - DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DEROGABILITÀ DEL CRITERIO DI RIPARTIZIONE EX ART. 1123 CODICE CIVILE - DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO.*
Per espressa previsione dell'art. 1123 codice civile, il criterio, ivi fissato, di ripartizione delle spese condominiali tra tutti i condomini, in proporzione al possibile uso o alla concreta utilità delle cose o dei servizi cui le spese stesse si riferiscono, è liberamente derogabile per convenzione, pertanto è legittima la deroga al criterio di ripartizione suindicato contenuta in una disposizione del regolamento di condominio contrattuale che esclude i condomini "proprietari dei locali commerciali" dalla partecipazione alle spese relative ai beni e servizi comuni non goduti. (V 506/75, mass n 373805; (V 2164/73, mass n 365386).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)