Sez. 1, Sentenza n. 4182 del 22/02/2007 (Rv. 596436 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - EMITTENTI PRIVATE | Soggetti già autorizzati, ex art. 32 della legge n. 223 del 1990, all'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale - Autorizzazione, ex art. 11, comma 3, del d.l. n. 323 del 1993, al proseguimento dell'attività con gli obblighi previsti per i concessionari - Obbligo di pagamento del canone, tassa di concessione governativa - Inclusione - Fondamento - Decorrenza - Dalla data dell'autorizzazione - Fondamento.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - EMITTENTI PRIVATE
In tema di emittenza radiotelevisiva privata in ambito nazionale, l'art. 11, comma 3, del d.l. 27 agosto 1993, n. 323, convertito nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, nel prevedere che nel periodo transitorio, sino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo (legge 31 luglio 1997, n. 249), non potessero essere rilasciate nuove concessioni, e che i soggetti già autorizzati, ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, all'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione potessero proseguire l'attività "con gli obblighi previsti per i concessionari", ha parificato tali soggetti, per la durata del periodo transitorio, ai concessionari stessi, estendendo loro gli obblighi imposti ai concessionari, e quindi anche quello, di natura fiscale, di pagamento del canone previsto dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e dall'art. 18 della tariffa ad esso allegata, atteso che il soggetto autorizzato beneficia, come il concessionario, del godimento di un bene pubblico, la frequenza radiotelevisiva, e come il concessionario è tenuto alla corresponsione del tributo dovuto per tale godimento. Né è dato evincere la non debenza della tassa di concessione, in regime transitorio, da chi non era titolare di concessione, dal disposto dell'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo il quale i soggetti non concessionari "che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone sulla base del fatturato conseguito nel 1999", atteso che la norma, entrata in vigore in epoca successiva al periodo oggetto di controversia, detta una disciplina innovativa rispetto al passato, che non lega più l'onere del pagamento del canone al rilascio della concessione, ma al fatturato, fondandolo su un presupposto del tutto diverso, e si riferisce in primo luogo ai concessionari, ma anche ai soggetti comunque autorizzati all'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Inoltre, avendo l'art. 11, comma 3, del d.l. n. 323 del 1993 esteso ai soggetti autorizzati gli oneri previsti per i concessionari, e quindi parificato alla concessione, quale presupposto impositivo, l'autorizzazione "ex lege", il "dies a quo" relativo alla debenza del canone da parte del privato va individuato con riferimento al momento della firma del provvedimento di concessione da parte dell'autorità amministrativa, e non a quello della materiale ricezione della concessione da parte dell'istante, considerata la natura non ricettizia dei provvedimenti di concessione, sicché i soggetti autorizzati "ex lege" sono tenuti a corrispondere il canone dalla data dell'autorizzazione, e quindi almeno dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 323 del 1993.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/08/1993 num. 323 art. 11 com. 3, Legge 06/08/1990 num. 223 art. 32 CORTE COST., Legge 27/10/1993 num. 422 CORTE COST., Legge 31/07/1997 num. 249 CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 488 art. 27 com. 10, DPR 26/10/1972 num. 641 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 641 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)