Sez. 1, Sentenza n. 6590 del 28/04/2003 (Rv. 562484 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - EMITTENTI PRIVATE | Concessione per l'esercizio della radiotelevisione privata in ambito locale - Canone - Debenza - "Dies a quo" - Individuazione - Per le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge n. 249 del 1997.
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La norma di cui all'art. 3, comma ventesimo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", nel disporre che i canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale "sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell'interessato", ha portata innovativa rispetto al sistema delineato dalla normativa preesistente, con la conseguenza che la sua applicazione è limitata alle sole concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore di tale legge. Nel periodo anteriore, il "dies a quo" relativo alla debenza del canone da parte del privato va invece individuato, ai sensi dell'art. 22, comma quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al momento del rilascio della concessione, indipendentemente da ogni comunicazione o dalla ricezione di essa dal destinatario.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 22 com. 5, Legge 06/08/1990 num. 223 art. 32 CORTE COST., Legge 31/07/1997 num. 249 art. 3 com. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)