Sez. 2, Sentenza n. 5244 del 19/11/1975 Ud. (dep. 22/04/1976) Rv. 133309 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA PER INGENERATO TIMORE - DIFFERENZE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA PER INGENERATO TIMORE - DIFFERENZE.*
Uno dei criteri distintivi tra l'estorsione e la truffa per ingenerato timore e da ravvisare nella particolare posizione dell'agente nei rapporti con lo stato d'animo del soggetto passivo. Nella estorsione, infatti, l'agente incute direttamente od indirettamente, il timore di un danno che fa apparire certo in caso di rifiuto e proveniente da lui (o da persona a lui legata da un rapporto qualsiasi), di guisa che l'adesione della vittima e il frutto di una Determinazione per volonta coartata; l'attuazione del male minacciato deve presentarsi in Forma di possibilita concreta dipendente dalla volonta dell'agente o di persona legata allo stesso. Nella truffa vessatoria, invece, il danno e prospettato solo in termini di 'eventualita obiettivĂ e giammai derivante in modo diretto od indiretto dalla volonta dell'agente, di guisa che l'offeso agisce non perche coartato, ma tratto in inganno, anche se il timore contribuisce ad ingenerare l'errore nel processo formativo della volonta.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)