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Sez. L, Sentenza n. 539 del 23/01/1988 (Rv. 457043 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI INFERIORI - ILLICEITÀ - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE MEDESIMO NEL POSTO DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457043-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI INFERIORI - ILLICEITÀ - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE MEDESIMO NEL POSTO DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*

La reintegrazione nel posto di lavoro è provvedimento eccezionalmente consentito nei soli casi previsti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e, pertanto, non può essere adottato a carico del datore di lavoro che, in violazione dell'art. 2103 cod. civ., abbia assegnato il lavoratore a mansioni inferiori, contrastando, oltretutto, la condanna al ripristino della assegnazione alle precedenti mansioni con la facoltà del datore di lavoro di adibire il lavoratore a compiti diversi nei limiti previsti dal citato art. 2103. (V 5052/81, mass n 415842).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)