Sez. U, Sentenza n. 2093 del 04/05/1989 (Rv. 462672 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE O DI DEPOSITO DEGLI ATTI - ESECUZIONE A MANI PROPRIE DELL'INQUISITO ANZICHÉ AL DOMICILIO ELETTO PRESSO IL DIFENSORE - INVALIDITÀ - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE O DI DEPOSITO DEGLI ATTI - ESECUZIONE A MANI PROPRIE DELL'INQUISITO ANZICHÉ AL DOMICILIO ELETTO PRESSO IL DIFENSORE - INVALIDITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento disciplinare a carico di avvocato o procuratore dinanzi al consiglio nazionale forense, l'effettuazione della comunicazione dell'avviso dell'udienza di discussione, ovvero dell'avviso del deposito degli Atti, con notificazione a mani proprie dell'inquisito, anziché al domicilio eletto presso il difensore, non determina Invalidità, in considerazione della qualità dell'inquisito medesimo, legittimato all'autodifesa, nonché dell'inapplicabilità a detto procedimento dell'art. 410 cod. proc. pen., in tema di avviso al difensore della data del dibattimento. (V 6187/82, mass n 423861).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 410, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)