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Sez. U, Sentenza n. 6187 del 18/11/1982 (Rv. 423861 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - DIRITTO DI DIFESA - DISCIPLINA APPLICABILE - ART. 410 COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423861-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - DIRITTO DI DIFESA - DISCIPLINA APPLICABILE - ART. 410 COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 410 cod. proc. pen., sull'avviso ai difensori della data fissata per il dibattimento, non trova applicazione nel procedimento disciplinare davanti al consiglio nazionale forense, ove l'Esercizio del diritto di difesa trova compiuta ed adeguata regolamentazione negli artt. 61-63 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37, tenendo conto che la comunicazione fatta all'inquisito, in considerazione della sua qualità e della sua legittimazione all'autodifesa, è idonea a garantire il suddetto diritto, anche quando il medesimo ritenga di farsi assistere da un difensore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 410, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 62, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)