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Sez. 3, Sentenza n. 3507 del 28/10/1997 Cc. (dep. 29/11/1997) Rv. 209125 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Appello presentato prima del deposito della motivazione della sentenza - Ammissibilità - Individuazione sufficientemente circostanziata dei punti di merito da riesaminare - Sufficienza.
Stato
decisa il 1997-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209125-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della sentenza costituisce motivo di inammissibilità solo se con l'impugnazione si deducano ragioni connesse con la lettura del provvedimento, inteso come tramite di conoscenza indispensabile per pervenire ad una pronuncia favorevole. Nell'ipotesi in cui si espongano censure radicali, come l'astratta non configurabilità dell'illecito, ovvero altre doglianze di merito, desumibili già dal dispositivo, l'appello deve ritenersi ammissibile e deve essere esaminato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)